Ordinanza Sindacale per il taglio di piante, siepi e rami sporgenti

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Ordinanza Sindacale n.14/2025/T - Disposizioni taglio siepi, rami sporgenti, arbusti e alberi ai margini di marciapiedi, aree di sosta, strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, quale misura di sicurezza ed incolumità pubblica.

Il Sindaco [...] ordina

Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale, ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere:

  1. al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
  2. alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali che pregiudicano la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o chi aventi diritto, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedime vegetale;
  3. al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica, da attuarsi prima della stagione estiva e invernale, al fine di evitare gli inconvenienti sopra segnalati. Nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dal Comune con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

Avverte

  • che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell’effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (sanzione in misura ridotta entro 60 giorni € 50,00), fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità;
  • che l’ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con la Polizia Municipale, provvederà alla verifica dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l’accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall’Amministrazione stessa;
  • che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti:
    1. con la sanzione di cui all’art. 29 del Codice della Strada da € 173,00 a € 694,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 173,00 e pagamento effettuato entro 5 giorni dalla notifica della violazione ridotto al 30% pari a € 121,10) oltre le spese di procedimento;
    2. con la sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs n.267/2000 da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni pari a € 50,00);
    3. con le spese sostenute dal Comune nei casi di inottemperanza al presente provvedimento.

La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al TAR sez. di Bergamo; ovvero, entro 120 giorni, ricorso Straordinario al Presidente della Regione Lombardia.

Testo completo dell'ordinanza disponibile in allegato.

Ultimo Aggiornamento

28
Lug/25

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